Il decreto 16 giugno 2008, modificato dal decreto 13 gennaio 2013, prevede che gli esercenti spettacoli viaggianti possano certificare direttamente il corretto montaggio delle loro attrazioni di spettacolo viaggiante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione. Anche la norma ISO 17842 prevede il controllo del corretto montaggio delle attrazioni.
Chi può frequentare il corso
l gestori “esperti”, ovvero coloro che “siano in possesso della licenza di cui all’art. 69 TULPS per l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante da almeno 5 anni” o “o quali preposti, come direttori tecnici o responsabili della sicurezza, alla conduzione o al controllo di una o più’ attrazioni per delega formale del gestore o del legale rappresentante di un parco di divertimento” possono frequentare un corso di formazione di 8 ore (4 ore per le Piccole attrazioni, così come classificate nell’elenco ministeriale).
Chi può erogare i corsi e rilasciare attestati
Possono organizzare i corsi soggetti che devono possedere i seguenti requisiti:“Sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di formazione dei gestori delle attività’ di spettacolo viaggiante, le associazioni di categoria, gli enti o le società’ qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata previo accertamento della professionalità’ ed esperienza nel settore dello spettacolo viaggiante degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, nonché’ della conformità’ dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2″.